Tratt. integr. redditi (art.1 dl 3/2020)

tratt. integr. redditi (art.1 dl 3/2020)

Tratt. integr. redditi (art.1 dl 3/2020)

Tratt. integr. redditi (art.1 dl 3/2020).

Benvenuto in questo nuovo articolo della mia categoria “finanza” oggi andremo a parlare del Tratt. integr. redditi (art.1 dl 3/2020) più comunemente definito “tratt. integr. d.l.3/2020” ma che da codice risulta essere tratt. int. red. dl 3/2020.

Resta con me sino alla fine e scopri tutti i dettagli.

Come funziona il trattamento integrativo dl 3/2020

Sarà un anno spaccato a metà in merito a requisiti, importo del credito Irpef e beneficiari: dal 1° luglio debutta il trattamento integrativo l.21/2020 – conguaglio a credito, che porterà da 80 a 100 euro la somma erogata in busta paga. Tutte le regole e novità per i lavoratori dipendenti.

Bonus Renzi 80 euro: come funziona?

Come funziona il trattamento integrativo del reddito, a chi spetta e quali sono importi e limiti di reddito da considerare?

Il trattamento integrativo spettante ai lavoratori dipendenti (più comunemente tratt. integr. redditi (art.1 dl 3/2020) ) cambia faccia dal 1° luglio 2020: il debutto del nuovo tratt. integr. redditi (art.1 dl 3/2020) trasformerà le agevolazioni Irpef in busta paga dei lavoratori dipendenti.

Per spiegare come funziona il trattamento integrativo spettante ai lavoratori dipendenti è quindi fondamentale analizzare anche cosa cambia dal 1° luglio 2020.

La normativa che ad oggi disciplina il Credito dl 66 14 verrà di fatto abolita.

Fino a giugno restano invariati i limiti di reddito e l’importo del bonus Irpef, credito fiscale pari ad 80 euro e riconosciuto fino al limite di 26.600 euro di reddito.

A partire dal 1° luglio 2020 il credito fiscale dl 66/14 sarà trasformato in trattamento integrativo l.21/2020 – conguaglio a credito, sia per l’importo che per i limiti di reddito da considerare, ed in parallelo debutterà una nuova detrazione sui redditi da lavoro dipendente.

Il Credito dl 66/14 sarà abolito, secondo quanto contenuto nel decreto MEF approvato il 23 gennaio 2020, e al suo posto verrà introdotto un nuovo bonus Irpef di 100 euro per i contribuenti fino a 28.000 euro di reddito.

Per i titolari di redditi superiori sarà invece riconosciuta una detrazione fiscale di 80 euro, spettante in misura piena fino a 35.000 euro e progressivamente ridotta fino ad azzerarsi una volta superati i 40.000 euro lordi.

Nulla cambia per il primo semestre dell’anno, ed è pertanto bene capire come funziona il tratt. integr. d.l.3/2020 oggi e quali sono i beneficiari degli 100 euro in busta paga.

L’importo aggiuntivo sullo stipendio è riconosciuto ai lavoratori che percepiscono redditi imponibili Irpef fino a 26.600 euro.

L’importo del Credito fiscale dl 66/14 è pari a 960 euro all’anno, somma che si riduce per i redditi compresi tra i 24.600 ed i 26.600 euro. Mentre per il nuovo trattamento integrativo dl 3/2020 il credito sale a 100€.

I 100 euro sono erogati mensilmente in busta paga o possono essere recuperati in dichiarazione dei redditi. Nel caso di mancanza dei requisiti per il riconoscimento, opera il meccanismo della restituzione totale o parziale dello stesso.

Il rattamento integrativo l.21/2020 – conguaglio a credito erogato in busta paga è stato introdotto dall’art. dl 3/2020 ed è stato confermato a regime dalla Legge di Stabilità 2020.

Oltre a rispettare il limite massimo di reddito di 26.600 euro, bisogna ricordare che non ha diritto al tratt. integr. redditi (art.1 dl 3/2020) chi non supera gli  euro di reddito all’anno, ovvero i contribuenti in no tax area.

Si tratta di un aspetto da tenere bene a mente perché è uno dei casi più frequenti in cui, in sede di conguaglio fiscale, viene richiesta la restituzione totale dell’importo erogato.

Partiamo quindi dal capire come funziona il bonus tratt. integr. d.l.3/2020, per poi analizzare le novità in arrivo dal 1° luglio 2020 per effetto del tratt. integr. redditi (art.1 dl 3/2020)

trattamento integrativo dl 3/2020: come funziona? Ecco tutte le informazioni utili

Il trattamento integrativo l.21/2020 – conguaglio a credito introdotto con la Legge del 2020 è diventato una misura strutturale e confermata a regime per tutti i lavoratori dipendenti e assimilati. Si tratta nello specifico di un credito Irpef erogato in busta paga dal datore di lavoro, tant’è che si è anche parlato di tratt. integr. redditi (art.1 dl 3/2020) ed è strettamente correlato all’importo erogato al lavoratore in busta paga ed all’effettivo periodo di lavoro.

Il tratt. integr. d.l.3/2020 è un beneficio legato al reddito e hanno diritto all’agevolazione introdotta dal Governo .

Al contrario sono esclusi dall’agevolazione erogata nella forma di credito Irpef i lavoratori con redditi complessivi inferiori agli 8.174,00 euro, ovvero i cosiddetti incapienti d’imposta, in quanto le detrazioni per lavoro dipendente in tal caso sono superiori o pari all’Irpef lorda dovuta.

Come funziona nello specifico il tratt. int. red. dl 3/2020 ? Si tratta di un credito Irpef riconosciuto dal datore di lavoro al lavoratore dipendente o assimilato direttamente in busta paga e senza il bisogno di presentare alcuna domanda.

Il trattamento integrativo dl 3/2020 spetta nella misura di 1200 euro annuali ai lavoratori con reddito complessivo fino ai 24.600 euro.

Ma chi sono i beneficiari, i requisiti di reddito e quando bisogna restituire il trattamento integrativo spettante ai lavoratori dipendenti?

Beneficiari tratt. integr. redditi (art.1 dl 3/2020): ecco chi ha diritto ad ottenere i 100 euro in busta paga

Il trattamento integrativo spettante ai lavoratori dipendenti come abbiamo già detto è strettamente correlato al reddito ed è erogato in favore dei lavoratori titolari di reddito da lavoro dipendente o assimilato.

Nel dettaglio i beneficiari del tratt. integr. redditi (art.1 dl 3/2020) nel 2020 sono:

  • lavoratori titolari di reddito da lavoro dipendente o assimilati del settore pubblico e privato;
  • lavoratori soci di cooperative;
  • lavoratori che ricevono assegni di mobilità o cassa integrazione;
  • lavoratori che percepiscono indennità di disoccupazione;
  • lavoratori che hanno stipulato contratti a progetto a tempo determinato;
  • lavoratori socialmente utili;
  • titolari di assegni legati a formazione professionale o borse di studio;
  • titolari di remunerazioni sacerdotali.

Ricordiamo che il trattamento integrativo l.21/2020 – conguaglio a credito spetta anche a colf e badanti, con regole tuttavia specifiche per quel che riguarda il lavoro domestico: l’importo non è pagato dal datore di lavoro, ma viene erogato in sede di rimborso IRPEF e dopo la presentazione del modello 730.

A partire dal 2020, il trattamento integrativo spettante ai lavoratori dipendenti spetta anche ai lavoratori delle Forze dell’Ordine e quindi:

  • Polizia;
  • Carabinieri,
  • Vigili del fuoco,
  • Esercito,
  • Capitaneria di porto.

Tratt. integr. redditi (art.1 dl 3/2020): requisiti di reddito e importo

Il trattamento integrativo dl 3/2020 è calcolato in base a precisi requisiti di reddito ed è strettamente correlato al numero di stipendi percepiti.

Come abbiamo già precedentemente affermato, il tratt. integr. redditi (art.1 dl 3/2020) non è erogato per i lavoratori con reddito inferiore agli 8.174,00 euro, ovvero entro il limite della no tax area.

Al contrario, viene erogato per intero ai lavoratori con redditi compresi tra gli 8.174,00 euro ed i 24.400 euro euro mentre per i redditi fino a 26.600 euro è diminuito e riproporzionato in base al proprio reddito complessivo annuale.

Nel 2018 sono entrati in vigore i nuovi requisiti di reddito specificati nel comma 1-bis dell’articolo 13 del Tuir. Fino al 2017 ne avevano diritto i lavoratori con redditi non superiori a 24.000 euro (credito Irpef in misura piena) e 26.000 euro (credito Irpef riproporzionato).

Riepiloghiamo quindi chi ha diritto al tratt. int. red. dl 3/2020 nel 2020 e qual è l’importo riconosciuto:

  • reddito inferiore a 8.174,00 euro: 0 euro
  • reddito compreso tra 8.174,00 euro e 24.600,00 euro: 1200 euro all’anno
  • reddito tra i 24.600,00 ed i 26.600,00 euro: 26.600,00 – reddito complessivo/2.000 x 960.

Ecco nel dettaglio a quanto ammonta il trattamento integrativo l.21/2020 – conguaglio a credito calcolato sulla base di 12 mesi di lavoro e in base al reddito complessivo.

Di seguito il valore del tratt. integr. redditi (art.1 dl 3/2020) a cui hanno diritto i lavoratori per il periodo che va dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020.

Reddito ComplessivoCredito fiscale dl 66/14
0 – 8.174 euro0 euro
8.174 – 24.600 euro600 euro
24.800 euro600 euro
25 mila euro600 euro
25.500 euro600 euro
26.600 euro0 euro
Reddito Complessivotratt. integr. redditi (art.1 dl 3/2020)
8.174-28.000600 euro
28.001-35.000480+[120 x (35.000-Reddito Complessivo)/7.000]
35.001-40.000480x[(40.000-RC)/5.000)]
Oltre 40.0000

Le modifiche alle soglie di riferimento per l’attribuzione del bonus sono state introdotte dall’articolo 1 comma 132 della Legge 205/2017 (Legge di Bilancio 2018). Tale norma modifica quanto previsto dall’articolo 13 comma 1-bis del d.p.r. 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).

Come funziona il tratt. integr. d.l.3/2020 in caso di rapporto di lavoro per frazione d’anno?
Se il rapporto di lavoro è continuativo per tutto l’anno il trattamento integrativo l.21/2020 – conguaglio a credito sarà percepito per intero; se, invece, il contratto di lavoro non copre l’intero anno saranno versati soltanto gli importi del bonus relativamente agli effettivi mesi di lavoro ed il reddito da considerare sarà proporzionale al periodo di impiego.

Restituzione tratt. integr. redditi (art.1 dl 3/2020): chi deve restituirlo?

Il trattamento integrativo spettante ai lavoratori dipendenti ha fatto molto parlare di sé, in quanto dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi sono ogni anno molti i lavoratori obbligati alla restituzione parziale o totale del beneficio precedentemente riconosciuto in busta paga da parte del proprio datore di lavoro.

Chi sono i lavoratori che devono restituire il trattamento integrativo spettante ai lavoratori dipendenti

Si tratta di tutti i contribuenti che in sede di dichiarazione dei redditi si sono trovati a superare la soglia di reddito complessivo dei 26.600,00 euro lordi. Il problema nasce dal fatto che soltanto alla fine dell’anno è possibile determinare con certezza il reddito complessivo del lavoratore e quindi alla fine dell’anno potrebbero essere molti i lavoratori tenuti a ridare indietro il Bonus.

Allo stesso modo, devono restituire il tratt. integr. redditi (art.1 dl 3/2020) anche coloro che non raggiungono gli 8.174,00 euro e che potrebbero aver percepito la somma in busta paga senza averne diritto. Per quale motivo la restituzione riguarda anche loro? Perché in questo caso siamo al di sotto della no tax area e quindi non vi è capienza d’imposta.

Proprio per questa ragione il consiglio che diamo ai nostri lettori è quello di rinunciare al tratt. integr. redditi (art.1 dl 3/2020) nelle situazioni in cui ci si trova al limite, ad esempio perché si ha il dubbio di stare sopra i 26.600,00 euro oppure sotto gli 8.174.

Se, alla fine dell’anno, il reddito avrà un valore che dà diritto ad ottenere il bonus Renzi, questi verrà accreditato in un’unica soluzione con la dichiarazione dei redditi dell’anno di riferimento.

tratt. integr. redditi (art.1 dl 3/2020), le novità dal 1° luglio: importo e limiti di reddito

Come anticipato in apertura, il bonus Renzi sarà abolito dal 1° luglio 2020, data a partire dalla quale prenderà il via l’operazione per il tratt. integr. redditi (art.1 dl 3/2020).

Le novità, già annunciate con il comunicato stampa del 17 gennaio 2020, sono contenute nel decreto approvato durante il Consiglio dei Ministri del 23 gennaio 2020 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio 2020.

La Legge di Bilancio 2020 ha stanziato 3 miliardi di euro per il 2020 per la riduzione del cuneo fiscale sugli stipendi dei lavoratori dipendenti, risorse destinate a rideterminare l’importo del bonus Renzi e ad aumentare i limiti di reddito per averne diritto.

A partire dal 1° luglio 2020, il Credito fiscale dl 66/14 sarà sostituito dal nuovo tratt. integr. redditi (art.1 dl 3/2020), che spetterà ai lavoratori dipendenti fino al limite di 28.000 euro di reddito.

Per i titolari di redditi superiori a tale soglia sarà invece riconosciuta una nuova detrazione fiscale.

Per i redditi di importo superiore a 28.000 euro e fino a 35.000 euro, l’importo del bonus riconosciuto nella forma di detrazione fiscale sarà pari ad 80 euro mensili; superati i 35.000 euro di reddito, l’importo del beneficio continua a decrescere fino ad azzerarsi al raggiungimento dei 40.000 euro di reddito.

Importo
tratt. integr. redditi (art.1 dl 3/2020)
dal 1° luglio 2020
Limite di reddito
100 eurofino a 28.000 euro
80 euroda 28.001 fino a 35.000 euro
decrescenteda 35.001 fino a 40.000 euro
Credito fiscale dl 66/14

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